TEMPI GUIDA E RIPOSO

unica sanzione

La Corte UE, Sez. X, con la sentenza del 24 marzo 2021 (C-870/19 e 871/19 - testo in calce), è stata chiamata a pronunciarsi se l'art. 15, paragrafo 7, del
Regolamento n. 3821/85 e l'art. 19 del Regolamento n. 561/2006, , in caso di mancata presentazione, da parte di un conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo debbano infliggere a tale conducente una unica sanzione, a fronte di una unica infrazione, oppure più sanzioni distinte, a fronte di più infrazioni distinte il cui numero corrisponderebbe a quello dei fogli di registrazione mancanti.
I regolamenti sopra citati prevedono un insieme di misure, segnatamente criteri uniformi relativi a periodi di guida e di riposo dei conducenti, nonché il loro controllo, la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l'applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia violazione dei medesimi prevedendo, altresì, che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla normativa.
In relazione ai fogli di registrazione, il conducente deve utilizzare detta documentazione, per ciascun giorno di guida, dal momento in cui prende in consegna il veicolo sino al termine del periodo di lavoro giornaliero, dovendo, il conducente, presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della
giornata in corso e dei 28 giorni precedenti. Detta disposizione prevede, quindi, un obbligo unico di presentazione applicabile all'intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti.
Pertanto, la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento n. 3821/85, costituisce una unica ed istantanea infrazione, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei 29 fogli di registrazione; detta infrazione non può che dare luogo ad un'unica sanzione.
Come ovvio, l'inadempimento sarà tanto più grave quanto più elevato sarà il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente, trattandosi di un inadempimento che impedisce il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni.
L'irrogazione della sanzione deve sì essere proporzionata, ma deve anche essere rispettosa del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 49, paragrafo 1, prima fase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; detto principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono, condizione soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere quali atti od omissioni implichino la sua responsabilità penale.

Di conseguenza, anche nel caso in cui il giudice nazionale reputasse l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, non potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata di controllo e i 28 giorni precedenti.
Per tali motivi, la Corte dichiara che l'art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, e l'art. 19 del Regolamento n. 561/2006,
devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione,
da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada,
sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di
controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la
giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello
Stato membro del luogo del controllo sono tenute a constatare un'infrazione
unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica
sanzione.
CORTE UE, SENTENZA 24 MARZO 2021 (C-870/19 e C-871/19)

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